STATUTO ASD GRUPPO CICLISTICO '95 NOVARA
ASD GRUPPO CICLISTICO '95 NOVARA
STATUTO
ART. 1 - DELLA COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE
1- E' costituita a norma degli artt. 36 e segg. c.c. l' Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA, nel seguito per brevità definito "GC ’95 NOVARA", con lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo, mediante la partecipazione a manifestazioni organizzate dagli Enti di promozione sportiva, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così si intende realizzare.
2- Oltre all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.
3-I colori sociali del GC ’95 NOVARA sono il giallo, il nero e il bianco.
4- Il GC ’95 NOVARA ha sede in Novara, Corte dei Calderai n. 1.
5- il GC ’95 NOVARA è apolitico ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.
6- Il GC ’95 NOVARA non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività associativa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del GC ’95 NOVARA, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il GC ’95 NOVARA si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
7- L'attività del GC ’95 NOVARA è regolata dagli artt. 36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. Sussiste inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui l' Associazione intende affiliarsi.
8- Il mezzo meccanico ( bicicletta) ed i relativi accessori sono a totale carico del socio.
ART. 2 - DEI SOCI E DEI RELATIVI DIRITTI E DOVERI
1- I Soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva. E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2- Possono diventare soci del GC ’95 NOVARA tutti i cittadini sia italiani che stranieri ( in regola con le leggi vigenti). Non possono far parte dell'Associazione coloro che per fondati e gravi motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine e al decoro della società. Chi intende diventare socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito. Il Consiglio delibera anche in merito all'esclusione dei soci, nel rispetto del principio di democraticità, a causa di azioni gravi e disonorevoli commesse entro e fuori il GC ’95 NOVARA o a causa di comportamento contrastante con gli interessi dell'associazione, in guisa da poterla danneggiare moralmente o materialmente.
3- Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per le nomine degli Organi direttivi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del GC ’95 NOVARA e risponde verso al stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4- Nelle Assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e - all'atto della convocazione- sia in regola con il pagamento delle quote associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5- L’ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. I soci che non versino la quota associativa entro i termini stabiliti, saranno dichiarati decaduti da ogni diritto sociale.
6 – Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche. Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.
7- Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte. E’ esclusa la rivalutabilità della quota.
ART. 3 – ATTIVITA’, FINANZIAMENTO, CONTRIBUTI AI SOCI
1- Il Consiglio Direttivo, proporrà entro il 31 dicembre di ogni anno il programma dell’attività che il GC ’95 NOVARA dovrà svolgere nell’anno successivo. Alla stesura del programma saranno preposti componenti del Consiglio Direttivo e Soci del GC ’95 NOVARA, in esso saranno inserite anche alcune manifestazioni cicloturistiche a carattere non competitivo, aventi la finalità di incrementare i rapporti tra le società ciclistiche. Il programma ciclistico annuale dovrà essere effettuato in gruppo con le consuete uscite della domenica mattina, oppure in alternativa di sabato pomeriggio. A tutti i soci che partecipano all’attività annuale è fatto obbligo di indossare la divisa sociale ( maglia, pantaloncino, casco). Gli sponsor possono avanzare proposte finalizzate alle loro esigenze di sponsorizzazione, il Consiglio Direttivo esamina e decide se ritenute valide d’inserirli o meno nel programma dell’attività annuale senza nessun tipo di comunicazione.
2- Il GC ’95 NOVARA usufruisce delle quote associative, eventuali sponsor. I registri contabili sono tenuti dal Cassiere/ Amministratore; i registri dei verbali sono tenuti dal Segretario, essi dovranno, di fronte a qualunque richiesta dei Soci essere esibiti.
ART. 4 – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
1- Sono organi del GC 95 NOVARA: l’ Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo.
ART. 5 – DELL’ASSEMBLEA
1- L’ Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale.
2- La Convocazione dell’Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su Delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
3- La convocazione, con l’ordine del giorno, la data e la sede dell’Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, e potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati, recante quanto sopra descritto, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o raccomandata ( anche a mano) o qualunque mezzo idoneo che dia prova dell’avvenuto ricevimento.
4- Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’ Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vice Presidente e di qualsiasi numero di soci.
5- Possono partecipare all’Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.
6- L’Assemblea Ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.
7- L’Assemblea Straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e dello scioglimento – liquidazione dell’associazione.
8- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci presenti.
9- Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
ART. 6 –DEL PRESIDENTE
1- Il Presidente è eletto a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica tre anni e può essere indefinitamente confermato nella carica.
2- Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.
3- Il Presidente può designare un Vicepresidente nell’ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo nei successivi trenta giorni.
ART. 7- DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra tre e sette componenti eletti dall’Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l’elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
2- Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per anni tre ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente. Ciascun socio può esprimere fino ad un numero massimo di sette preferenze.
3- Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l’importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.
4- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
5- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
6- Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di sponsorizzazione, ed in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci.
7- I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.
8 – Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.
9- Se durante il corso dell’esercizio venga a mancare un numero di consiglieri, al di sotto del minimo consentito, i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
10- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
ART. 8 – DELL’ESERCIZIO SOCIALE
1- L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
2- E’ obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l’Assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell’esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
ART. 9 – DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE
1- Lo scioglimento del GC ’95 NOVARA è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con l’approvazione di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento del GC ’95 NOVARA deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2- Addivenendosi allo scioglimento del GC ’95 NOVARA, la conseguente delibera assembleare deve prendere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall’Ente al quale l’associazione è affiliata.
3- In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio del GC ’95 NOVARA dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 10 – Le norme del presente statuto sono integrate dall’eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
ART. 11- Per tutto quello che non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti della Federazione Italiana Ciclismo.
ART. 12 – Il presente statuto, al momento in cui entra in vigore, sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto di questa associazione. Esso è composto da quattro pagine dattiloscritte.
STATUTO
ART. 1 - DELLA COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE
1- E' costituita a norma degli artt. 36 e segg. c.c. l' Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA, nel seguito per brevità definito "GC ’95 NOVARA", con lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo, mediante la partecipazione a manifestazioni organizzate dagli Enti di promozione sportiva, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così si intende realizzare.
2- Oltre all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.
3-I colori sociali del GC ’95 NOVARA sono il giallo, il nero e il bianco.
4- Il GC ’95 NOVARA ha sede in Novara, Corte dei Calderai n. 1.
5- il GC ’95 NOVARA è apolitico ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.
6- Il GC ’95 NOVARA non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività associativa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del GC ’95 NOVARA, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il GC ’95 NOVARA si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
7- L'attività del GC ’95 NOVARA è regolata dagli artt. 36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato. Sussiste inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui l' Associazione intende affiliarsi.
8- Il mezzo meccanico ( bicicletta) ed i relativi accessori sono a totale carico del socio.
ART. 2 - DEI SOCI E DEI RELATIVI DIRITTI E DOVERI
1- I Soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva. E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2- Possono diventare soci del GC ’95 NOVARA tutti i cittadini sia italiani che stranieri ( in regola con le leggi vigenti). Non possono far parte dell'Associazione coloro che per fondati e gravi motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine e al decoro della società. Chi intende diventare socio, deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito. Il Consiglio delibera anche in merito all'esclusione dei soci, nel rispetto del principio di democraticità, a causa di azioni gravi e disonorevoli commesse entro e fuori il GC ’95 NOVARA o a causa di comportamento contrastante con gli interessi dell'associazione, in guisa da poterla danneggiare moralmente o materialmente.
3- Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per le nomine degli Organi direttivi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del GC ’95 NOVARA e risponde verso al stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4- Nelle Assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e - all'atto della convocazione- sia in regola con il pagamento delle quote associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5- L’ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. I soci che non versino la quota associativa entro i termini stabiliti, saranno dichiarati decaduti da ogni diritto sociale.
6 – Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche. Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.
7- Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte. E’ esclusa la rivalutabilità della quota.
ART. 3 – ATTIVITA’, FINANZIAMENTO, CONTRIBUTI AI SOCI
1- Il Consiglio Direttivo, proporrà entro il 31 dicembre di ogni anno il programma dell’attività che il GC ’95 NOVARA dovrà svolgere nell’anno successivo. Alla stesura del programma saranno preposti componenti del Consiglio Direttivo e Soci del GC ’95 NOVARA, in esso saranno inserite anche alcune manifestazioni cicloturistiche a carattere non competitivo, aventi la finalità di incrementare i rapporti tra le società ciclistiche. Il programma ciclistico annuale dovrà essere effettuato in gruppo con le consuete uscite della domenica mattina, oppure in alternativa di sabato pomeriggio. A tutti i soci che partecipano all’attività annuale è fatto obbligo di indossare la divisa sociale ( maglia, pantaloncino, casco). Gli sponsor possono avanzare proposte finalizzate alle loro esigenze di sponsorizzazione, il Consiglio Direttivo esamina e decide se ritenute valide d’inserirli o meno nel programma dell’attività annuale senza nessun tipo di comunicazione.
2- Il GC ’95 NOVARA usufruisce delle quote associative, eventuali sponsor. I registri contabili sono tenuti dal Cassiere/ Amministratore; i registri dei verbali sono tenuti dal Segretario, essi dovranno, di fronte a qualunque richiesta dei Soci essere esibiti.
ART. 4 – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
1- Sono organi del GC 95 NOVARA: l’ Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo.
ART. 5 – DELL’ASSEMBLEA
1- L’ Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale.
2- La Convocazione dell’Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su Delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
3- La convocazione, con l’ordine del giorno, la data e la sede dell’Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, e potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati, recante quanto sopra descritto, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o raccomandata ( anche a mano) o qualunque mezzo idoneo che dia prova dell’avvenuto ricevimento.
4- Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’ Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vice Presidente e di qualsiasi numero di soci.
5- Possono partecipare all’Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.
6- L’Assemblea Ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.
7- L’Assemblea Straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e dello scioglimento – liquidazione dell’associazione.
8- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci presenti.
9- Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
ART. 6 –DEL PRESIDENTE
1- Il Presidente è eletto a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica tre anni e può essere indefinitamente confermato nella carica.
2- Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.
3- Il Presidente può designare un Vicepresidente nell’ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo nei successivi trenta giorni.
ART. 7- DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra tre e sette componenti eletti dall’Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l’elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
2- Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per anni tre ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente. Ciascun socio può esprimere fino ad un numero massimo di sette preferenze.
3- Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l’importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.
4- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
5- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
6- Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di sponsorizzazione, ed in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci.
7- I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.
8 – Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.
9- Se durante il corso dell’esercizio venga a mancare un numero di consiglieri, al di sotto del minimo consentito, i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
10- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
ART. 8 – DELL’ESERCIZIO SOCIALE
1- L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
2- E’ obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l’Assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell’esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
ART. 9 – DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE
1- Lo scioglimento del GC ’95 NOVARA è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con l’approvazione di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento del GC ’95 NOVARA deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2- Addivenendosi allo scioglimento del GC ’95 NOVARA, la conseguente delibera assembleare deve prendere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall’Ente al quale l’associazione è affiliata.
3- In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio del GC ’95 NOVARA dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 10 – Le norme del presente statuto sono integrate dall’eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
ART. 11- Per tutto quello che non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti della Federazione Italiana Ciclismo.
ART. 12 – Il presente statuto, al momento in cui entra in vigore, sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto di questa associazione. Esso è composto da quattro pagine dattiloscritte.